Il nuovo blog delle sindacaliste e dei sindacalisti delle Associazioni regionali di stampa della Fnsi
È legittimo applicare la retribuzione prevista dal contratto di lavoro di categoria ai giornalisti impiegati negli uffici stampa della Regione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con l’ordinanza 172/2016 del 6 luglio 2016, depositata ieri, nella quale i giudici hanno dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Ancona rispetto dell’art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51. La disposizione censurata dai giudici regionali prevede che “il personale regionale di ruolo iscritto all’ordine dei giornalisti e che svolge mansioni giornalistiche negli uffici stampa della Regione può optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro è trasformato in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo”. Secondo il Tribunale di Ancona tra l’altro “il legislatore marchigiano, nel prevedere che, a domanda del singolo dipendente, gli addetti agli uffici stampa della Regione possano optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico, avrebbe violato i limiti della propria potestà legislativa e, in particolare, il principio generale desumibile dagli artt. 2 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato, deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva”. Ma la questione, come detto, è stata considerata inammissibile. Dopo quasi tre anni, dunque, si risolve positivamente l’ennesima discussione sull’inquadramento dei giornalisti della Pubblica amministrazione.
Il link alla decisione:
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do#dispositivo